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Notizia 29/11/2012

Compravendita immobiliare - Perchè il nuovo proprietario risponde delle quote insolute del vecchio proprietario?


L'art.63 delle disposizione per l' attuazione del c.c. attribuisce all'amministratore di condominio il potere di agire in giudizio, nei confronti dei condomini morosi, con un ricorso per decreto ingiuntivo sulla base dello stato di ripartizione (bilancio preventivo o bilancio consuntivo) approvato dall'assemblea dei condomini. Il provvedimento di ingiunzione viene emesso, dall'Autorità giudiziria, immediatamente esecutivo nonostante l'eventuale opposizione del condomino moroso.



Lo stesso articolo, poi, al II comma prevede espressamente che "chi subentra nei diritti di un condomino (ad esempio nuovo proprietario) è obbligato in solido con quest'ultimo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente."
Ciò vuol dire, quindi, che l'amministratore potrà agire in giudzio sia in danno del vecchio che del nuovo proprietario, essendo entrambi obbligati in solido, per il recupero degli oneri condominiali scaduti e non pagati.
Infine l'ultimo comma riconosce all'amministratore di condominio un ulteriore potere, nei confronti del condomno moroso, ossia quello di sospendere l'utilizzazione dei servizi comuni, suscettibili di godimento separato (acqua e riscaldamento), se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione.

Avv. Marco Ramagnano



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